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domenica 15 febbraio 2009

Giustizia

MANIFESTO PER LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE TRA PUBBLICI MINISTERI E GIUDICI

Da IL SOLE 24 ORE 6/02/09

I. La separazione tra magistrati d’accusa e di decisione è il dato essenziale che connota ordinamenti giudiziari democratico-liberali e li distingue da quelli a ispirazione autoritaria.
Le funzioni d’accusa e di decisione sono radicalmente incompatibili: non possono essere concepite come due sotto-funzioni di una medesima funzione di «autorità giudiziaria» e i relativi organi non possono essere accomunati in un’unica organizzazione ordinamentale.
Le due funzioni sono fra di loro diverse su tutti i piani: i ruoli e le finalità istituzionali, le specifiche culture professionali, le collocazioni nella struttura del processo, le relazioni con la funzione di difesa.
II. Per le due funzioni di accusa e di decisione e per gli organi che le esercitano valgono infatti distinti principi costituzionali.
Il pubblico ministero è parte; il giudice è terzo e imparziale.
Il pubblico ministero è organo dell’azione penale, potere che, nella sua doverosità, annovera ineliminabili momenti di discrezionalità libera; il giudice è soggetto soltanto alla legge e quindi l’esercizio della giurisdizione è contrassegnato rigorosamente dal principio di legalità.
Il pubblico ministero coltiva, in un rapporto di parità con le altre parti, la tensione dialettica del contraddittorio quale strumento gnoseologico che procura la migliore ricostruzione del fatto e quindi la migliore decisione; il giudice è sovraordinato e estraneo alla controversia dialettica fra accusa e difesa.
È dunque improponibile che due soggetti processuali, il pubblico ministero e il giudice, irriducibilmente diversi quanto a configurazione costituzionale, natura istituzionale e funzione, siano accomunati in un’unica organizzazione ordinamentale, determinando una promiscuità di statuto che si riflette anche nel processo e ne distorce la genuina struttura di parti.
III. L’attuale assetto ordinamentale, tributario di concezioni autoritative, va riformato per istituire, tramite la separazione delle organizzazioni di pubblici ministeri e di giudici, un sistema di amministrazione della giustizia ispirato alle regole del giusto processo, garantendo in modo pieno l’imparzialità e la terzietà del giudice e l’indipendenza del pubblico ministero dal potere politico.
IV. Il valore fondamentale da perseguire è l’imparzialità da cui deve discendere la decisione, cioè la decisione giusta, che è tale in quanto pronunciata sulla base delle norme e dei fatti accertati, senza assecondare esigenze di opportunità ispirate da interessi politici, collettivi o individuali.
La decisione giusta deve essere il prodotto di strutture ordinamentali e processuali che le assicurino l’affidabilità sociale: il cittadino, ispirato dall’immediato senso comune, non crede di essere giudicato nel giusto da una decisione presa da un giudice che condivide con il soggetto che lo accusa la medesima collocazione istituzionale. Il giudice “collega” dell’accusatore è “tecnicamente” inattendibile per come esercita la giurisdizione ed è “politicamente” non credibile per l’imputato e per la società.
Oreste Dominioni -Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane con la Giunta UCPI

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