Da IL SOLE 24 ORE 6/02/09
I. La separazione tra magistrati daccusa e di decisione è il dato essenziale che connota ordinamenti giudiziari democratico-liberali e li distingue da quelli a ispirazione autoritaria.
Le funzioni daccusa e di decisione sono radicalmente incompatibili: non possono essere concepite come due sotto-funzioni di una medesima funzione di «autorità giudiziaria» e i relativi organi non possono essere accomunati in ununica organizzazione ordinamentale.
Le due funzioni sono fra di loro diverse su tutti i piani: i ruoli e le finalità istituzionali, le specifiche culture professionali, le collocazioni nella struttura del processo, le relazioni con la funzione di difesa.
II. Per le due funzioni di accusa e di decisione e per gli organi che le esercitano valgono infatti distinti principi costituzionali.
Il pubblico ministero è parte; il giudice è terzo e imparziale.
Il pubblico ministero è organo dellazione penale, potere che, nella sua doverosità, annovera ineliminabili momenti di discrezionalità libera; il giudice è soggetto soltanto alla legge e quindi lesercizio della giurisdizione è contrassegnato rigorosamente dal principio di legalità.
Il pubblico ministero coltiva, in un rapporto di parità con le altre parti, la tensione dialettica del contraddittorio quale strumento gnoseologico che procura la migliore ricostruzione del fatto e quindi la migliore decisione; il giudice è sovraordinato e estraneo alla controversia dialettica fra accusa e difesa.
È dunque improponibile che due soggetti processuali, il pubblico ministero e il giudice, irriducibilmente diversi quanto a configurazione costituzionale, natura istituzionale e funzione, siano accomunati in ununica organizzazione ordinamentale, determinando una promiscuità di statuto che si riflette anche nel processo e ne distorce la genuina struttura di parti.
III. Lattuale assetto ordinamentale, tributario di concezioni autoritative, va riformato per istituire, tramite la separazione delle organizzazioni di pubblici ministeri e di giudici, un sistema di amministrazione della giustizia ispirato alle regole del giusto processo, garantendo in modo pieno limparzialità e la terzietà del giudice e lindipendenza del pubblico ministero dal potere politico.
IV. Il valore fondamentale da perseguire è limparzialità da cui deve discendere la decisione, cioè la decisione giusta, che è tale in quanto pronunciata sulla base delle norme e dei fatti accertati, senza assecondare esigenze di opportunità ispirate da interessi politici, collettivi o individuali.
La decisione giusta deve essere il prodotto di strutture ordinamentali e processuali che le assicurino laffidabilità sociale: il cittadino, ispirato dallimmediato senso comune, non crede di essere giudicato nel giusto da una decisione presa da un giudice che condivide con il soggetto che lo accusa la medesima collocazione istituzionale. Il giudice collega dellaccusatore è tecnicamente inattendibile per come esercita la giurisdizione ed è politicamente non credibile per limputato e per la società.
Oreste Dominioni -Presidente dellUnione delle Camere Penali Italiane con la Giunta UCPI


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